Competenza sanzionatoria della Camera di Commercio

Alle Camere di Commercio, con il D.Lgs.31/3/1998, n. 112 sul decentramento amministrativo, sono state attribuite competenze - in passato assegnate all'U.P.I.C.A. (l'Ufficio periferico del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato) e all'Ufficio Metrico Provinciale - relativamente all'esame delle violazioni accertate dagli organi di vigilanza preposti e per le quali non sia stato effettuato dagli interessati il pagamento liberatorio.

Nel quadro del procedimento sanzionatorio, la Camera di commercio può trovarsi a svolgere, secondo i casi, le funzioni di:

  • organo accertatore
  • autorità competente all'applicazione della sanzione.

Le principali materie per le quali la Camera di Commercio è competente ad emettere ordinanza di ingiunzione o archiviazione sono le seguenti:

  • Tenuta del REA - repertorio economico amministrativo;
  • Tenuta del Registro delle Imprese;
  • Controllo dei requisiti di esercizio per determinati settori economici convenzionalmente raccolti sotto la denominazione di attività regolamentate (mediatori, agenti di commercio, imprese di installazione impianti, imprese di autoriparazione, imprese di pulizia, imprese di facchinaggio);
  • Attività di metrologia legale e tenuta del Registro degli Assegnatari dei Marchi di identificazione per la fabbricazione di oggetti preziosi;
  • Inosservanza di Leggi poste a tutela dei consumatori in genere;
  • Inosservanza di disposizioni concernenti l´etichettatura dei prodotti - non alimentari -immessi in commercio e informazioni a tutela del consumatore (in particolare: prodotti tessili);
  • Vigilanza sui prodotti (materiale elettrico, giocattoli, prodotti tessili, dispositivi di protezione individuale);
  • Vigilanza sulla normativa in materia di risparmio di carburante e di riduzione delle emissioni di anidride carbonica;
  • Violazione di norme in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
  • Attività di riscossione del diritto annuale camerale.

L'elenco non può essere considerato esaustivo.

I verbali di contestazione delle violazioni vengono trasmessi all'Ente camerale territorialmente competente, con rapporto, dagli Organi Istituzionali (Carabinieri N.A.S., Guardia di Finanza, Polizia Municipale...) ai quali è demandato il controllo sugli illeciti amministrativi per determinate tipologie di violazioni, dopo avere accertato che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa comminata.

La responsabilità della violazione è personale. In caso di società, di regola la violazione è contestata a tutti gli amministratori, ciascuno dei quali soggiace individualmente al pagamento della sanzione.

La società è responsabile in solido; pertanto interviene per le somme non pagate, singolarmente, dagli amministratori.

Il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dall'obbligato in solido e li libera entrambi.

Verbale di accertamento

Chiunque riceva quindi un verbale di accertamento per violazione di una delle suddette norme può:

  • Effettuare il pagamento liberatorio (importo minore tra il doppio del minimo e un terzo del massimo della sanzione prevista) nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione/notifica del verbale .

Tale pagamento estingue il procedimento.

  • Presentare scritti difensivi (esenti da bollo) entro 30 giorni dalla notifica del verbale per chiarire la propria posizione o chiedere una riduzione della sanzione e/o chiedere di essere sentiti personalmente dall'organo sanzionatore.

In tale seconda ipotesi l'ufficio sanzioni, valutate le argomentazioni esposte nelle memorie difensive nonché quanto dichiarato in sede di eventuale audizione, emette un provvedimento che può essere:

  • di archiviazione
  • di ingiunzione di pagamento di una somma compresa tra il minimo e il massimo della sanzione

Per le violazioni inerenti il Registro delle imprese e il Repertorio economico amministrativo accertate dalla Camera di commercio di Sondrio consultare la pagina dedicata

Ordinanza di ingiunzione

Contro l'ordinanza che ingiunge il pagamento della sanzione è ammessa opposizione all'Autorità competente (Giudice di Pace o Tribunale) entro 30 giorni dalla notifica.

Come per i verbali di accertamento, il pagamento delle ordinanze dovrà essere effettuato tramite modello F23 "Modello di pagamento: tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate" (trattandosi di sanzioni introitate dall'Erario) presso uno dei seguenti uffici:

  • Concessionario del Servizio Riscossione Tributi
  • Istituti di credito
  • Agenzie postali.

Le uniche sanzioni introitate direttamente dall'Ente camerale sono quelle connesse alla tenuta del Repertorio Economico amministrativo (REA), il cui pagamento deve  avvenire con le modalità indicate nell'ordinanza stessa.

Una copia debitamente vistata dal Concessionario, dalla Banca o dall'Ufficio Postale comprovante l'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa all'Ufficio (es. via mail) che provvederà alla conclusione del procedimento sanzionatorio.

Rateizzazione pagamento ordinanza di ingiunzione (art. 26 L. 689/81)

L'ordinanza è un titolo esecutivo, quindi il trasgressore ha l'obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento entro 30 giorni.

La stessa ordinanza inviata alla persona obbligata principale è spedita anche all'obbligato in solido (persona giuridica di cui il sanzionato è dipendente o legale rappresentante), se presente; in tali casi il pagamento va fatto una volta sola o dal trasgressore principale o dall'obbligato in solido e li libera entrambi.
La legge prevede, esclusivamente in caso di documentate condizioni economiche disagiate, la possibilità di richiedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria comminata con l'ordinanza.

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento (art. 26, L. 689/1981).

Gli importi delle rate mensili (la prima delle quali contiene l'integrale saldo delle spese del procedimento) includono il calcolo degli interessi legali al tasso vigente al momento dell'istanza, nonché delle spese di incasso (attualmente in ragione di € 6,20 per ciascuna rata successiva alla prima).

Per ottenere la rateizzazione occorre:

  1. presentare entro 30 gg. dalla data di notifica dell'ordinanza istanza in carta libera (secondo il fac simile scaricabile da questa pagina) all'Ufficio Sanzioni, allegando copia delle ultime due denunce dei redditi ed eventuale documentazione ritenuta utile a dimostrare la difficoltà a pagare la sanzione in un'unica soluzione. Se l'istanza non viene presentata di persona dall'interessato, deve essere allegata copia di un suo documento di riconoscimento in corso di validità.
  2. attendere la notifica del provvedimento di autorizzazione alla rateizzazione che contiene il piano delle rate e le spiegazioni sul modo e i tempi di versamento. Se l'istanza è respinta, l'interessato avrà 30 giorni dalla notifica del rifiuto per pagare la sanzione in unica soluzione.

Importante: in caso di mancato pagamento nei termini anche di una sola rata il debitore dovrà pagare l'intera somma in unica soluzione e l'importo non potrà più essere rateizzato.

Istanza di rateizzazione

Cartella esattoriale

Qualora entro 30 giorni dalla notifica non intervenga il pagamento della somma ingiunta e non sia presentato ricorso, l'Ufficio procede alla riscossione forzata mediante emissione di ruolo esattoriale relativo all'importo della sanzione con le maggiorazioni e gli interessi previsti per legge (art. 27, L. 689/81).

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica mediante versamento presso l'Agente della riscossione indicato sulla cartella stessa.

Qualora l'interessato ritenga che le somme iscritte a ruolo non siano dovute o siano dovute solo in parte (per avvenuto pagamento dell'ingiunzione o del verbale di accertamento) può presentare istanza in carta semplice, accompagnata dalla ricevuta del pagamento e nell'esercizio del potere di autotutela dell'Ente verrà disposto lo sgravio/discarico amministrativo della cartella.

Sequestro

La Camere di Commercio, sempre in virtù delle suddette disposizioni normative, ha competenza a convalidare o meno i sequestri amministrativi, nei ristretti casi in cui tali provvedimenti siano stati adottati dagli Organi di vigilanza, e può disporre eventuali confische secondo le disposizioni della legge 689/81 (sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa con modalità di cui al DPR 571/82).

Opposizione al sequestro

Nel caso di sequestro gli interessati possono proporre, anche immediatamente, opposizione all'ufficio sanzioni della CCIAA, la quale ha 10 giorni per adottare ordinanza motivata, decorso tale termine l'opposizione si intende accolta (art. 19 l.689/81).

Il sequestro cessa di avere efficacia  quando:

  1. nel caso di opposizione al sequestro rigettata, l'ufficio sanzioni della CCIAA non abbia adottato ordinanza - ingiunzione di pagamento o la confisca dei beni sequestrati - entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto;
  2. in ogni caso (ossia indipendentemente dalla presentazione di opposizione al sequestro) quando, decorsi sei mesi dal giorno del sequestro, l'ufficio sanzioni non abbia emesso ordinanza - ingiunzione di pagamento o disposto la confisca dei beni.

La confisca va disposta con ordinanza ed è una sanzione accessoria rispetto a quella pecuniaria che invece è considerata principale.

Può essere facoltativa (cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione) o obbligatoria (cose che sono il prodotto della violazione).

Avverso l'ordinanza di confisca è' possibile proporre il ricorso al Tribunale ordinario competente per territorio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della stessa.

I beni sequestrati/confiscati  non possono essere utilizzati, né si può disporre di essi in alcun modo, perché sono a disposizione dell'Autorità amministrativa fino alla fine del procedimento.

Rimuovere i sigilli è un reato perseguito penalmente che prevede anche pene detentive.

Responsabile dei procedimenti sanzionatori conseguenti all'emissione di verbali di accertamento e/o sequestro:
Paola Leoncelli
Tel. 0342-527225
e-mail: sanzioni@so.camcom.it
pec: cciaa@so.legalmail.camcom.it

Responsabile ad assumere i provvedimenti finali:
Marco Bonat

Riferimenti normativi:

  • Legge 24 novembre 1981 n.689, recante modifiche al sistema penale (depenalizzazione);
  • D.P.R. n.571 del 29 luglio 1982, che all'art.1 individua le materie di competenza degli ex uffici periferici del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, con particolare riferimento alle lettere : B) competenze ex U.P.I.C.A. e C) competenze Uffici Provinciali Metrici e del saggio dei metalli preziosi;
  • D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112, art. 20, che attribuisce alle Camere di Commercio le funzioni esercitate dagli Uffici Provinciali dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato;
  • D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112, art. 50, che sopprime i predetti Uffici Provinciali demandando a successivi decreti il trasferimento delle risorse.

Ultimo aggiornamento 04/08/2022

Riferimenti Sanzioni Amministrative