Centri tecnici per tachigrafi 

Il Centro tecnico è l’impresa autorizzata ad eseguire l’installazione (ove ammessa), l’attivazione, il controllo periodico, la calibratura e riparazione dei tachigrafi di ogni generazione e dei loro componenti, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 165/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799.

Si distinguono:

  • Tachigrafi analogici (non possono più essere installati e saranno sostituiti da quelli digitali);
  • Tachigrafi digitali (installati sui nuovi mezzi o in sostituzione del tachigrafo analogico);
  • Tachigrafi intelligenti (di nuova generazione, introdotti dal regolamento UE 165/2014, installati su tutti i veicoli immatricolati dal 15 giugno 2019).

L’installazione, la riparazione, la taratura e la verifica periodica dei tachigrafi digitali e intelligenti sono eseguite esclusivamente dai centri tecnici autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Le condizioni per il rilascio ed il mantenimento dell’autorizzazione sono disciplinate dal decreto 23 febbraio 2023 “Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 aprile 2023, che abroga il decreto 10 agosto 2007.

Rinnovo autorizzazione - autorizzazioni successive - prima autorizzazione

Il centro tecnico deve presentare, per posta elettronica certificata all’indirizzo cciaa@so.legalmail.camcom.it , la domanda di rinnovo, completa degli allegati indicati nel modello, entro i 90 giorni che precedono la scadenza dell’autorizzazione originaria; la presentazione in data antecedente ne determina l'irricevibilità. La domanda può essere sottoscritta con firma digitale, ovvero autografa allegando in questo caso  copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del titolare/legale rappresentante.

Sul sito Metrologia Legale sono disponibili i modelli da utilizzare secondo la casistica d'interesse.

All’istanza, in bollo,  deve essere allegata la ricevuta di pagamento dei prescritti diritti di segreteria (185,00 € per il rinnovo; 260,00 € per autorizzazioni successive; 370 € prima autorizzazione) che può essere effettuato in autonomia generando l'avviso PagoPA con il modulo SIPA (nel campo “servizi” scegliere: centri tecnici; digitare l’importo; completare con i dati anagrafici richiesti; scegliere la modalità di pagamento).

L'autorizzazione ha durata biennale ed è rinnovabile.

Sorveglianza

La Camera di Commercio effettua la sorveglianza sui Centri tecnici per accertare che l’adempimento degli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione ed il mantenimento dei requisiti in occasione del rinnovo dell'autorizzazione; sono possibili verifiche tecniche a sorpresa, con l'obiettivo di garantire annualmente i controlli almeno del dieci per cento dei Centri tecnici situati nella provincia di competenza.
La Camera di Commercio rilascia al Centro tecnico un rapporto della visita ispettiva trasmettendone copia, entro quindici giorni, al Ministero; l’impresa conserva il rapporto per due anni e lo mette a disposizione dell'ente di certificazione.
Qualora il Centro tecnico non sani le eventuali “non conformità” rilevate dalla camera entro il termine assegnato (comunque non inferiore a trenta giorni), la camera di commercio ritira, in via cautelare, le carte tachigrafiche, i punzoni e i sigilli.

Adempimenti

Il Centro tecnico comunica le eventuali variazioni dell’organigramma tecnico alla Camera di commercio; in caso di nomina di nuovo responsabile tecnico o nuovo tecnico, trasmette la relativa documentazione.
Il Centro tecnico comunica al Ministero, per il tramite della Camera di commercio, le eventuali variazioni di elementi essenziali (mutamento della titolarità dell'impresa, della natura giuridica, della sede operativa, la cessione o l'affitto di ramo d'azienda inerente l'attività del Centro tecnico, la donazione o l'acquisizione per eredità), presentando domanda - in bollo - di autorizzazione all’uso del codice identificativo già ottenuto (autorizzazione successiva), allegando la ricevuta di pagamento del diritto di segreteria e la prescritta documentazione (atto notarile di cessione o affitto; atto di successione o donazione; dichiarazione di continuità aziendale, l’organigramma e l’elenco della strumentazione tecnica, nuova planimetria catastale), sospendendo l’attività sino al pronunciamento espresso del Ministero.

Le variazioni della sola sede legale, non coincidente con la sede operativa, o della toponomastica o il recesso di uno più soci, senza variazioni di ragione o denominazione sociale, devono essere comunicate al Ministero tramite la Camera di commercio, senza istanza in bollo in quanto non costituiscono variazioni di elementi essenziali dell’autorizzazione.

In caso di cessazione dell'impresa e/o dell'attività, il Centro tecnico provvede tempestivamente alla restituzione delle carte tachigrafiche, pinze, punzoni e sigilli alla camera di commercio, che provvede ad informare il competente Ministero ed  Unioncamere.

Per consultare normativa e aggiornamenti si invitano i centri tecnici interessati a consultare la pagina del sito di Unioncamere.

Informativa privacy

Ultimo aggiornamento 07/12/2023

Riferimenti Servizio metrico