Tutti i prodotti connessi all’utilizzo di energia presenti nelle nostre case (piccoli e grandi elettrodomestici) sono soggetti al Regolamento UE 2017/1369 e al D. Lgs. 104/2012.
Il regolamento prevede l’apposizione su tali prodotti di un’etichetta che riporti informazioni uniformi relative all'efficienza energetica, al consumo di energia e di altre risorse durante l'uso, e informazioni supplementari che consentano ai clienti di scegliere prodotti più efficienti per ridurre il consumo di energia.
Obblighi dei fornitori di prodotti connessi al consumo di energia
I fornitori di prodotti connessi all’energia:
- applicano, a ciascun prodotto, un’etichetta, stampata e precisa, ed elaborano una scheda informativa del prodotto;
- forniscono ai distributori le etichette stampate e le schede informative, gratuitamente e rapidamente;
- assicurano la precisione delle etichette e delle schede informative e presentano la documentazione tecnica necessaria;
- chiedono il consenso del cliente per qualsiasi modifica al prodotto che ne influenzi il livello di risparmio energico e danno al cliente la possibilità di rifiutare tale aggiornamento;
- non immettono sul mercato prodotti alterati in fase di prova per raggiungere livelli maggiori di efficienza.
Obblighi dei distributori di prodotti connessi al consumo di energia
I distributori di prodotti connessi all’energia:
- espongono in modo visibile (anche nella vendita online) l’etichetta ottenuta dal fornitore;
- su richiesta, mettono a disposizione del cliente la scheda informativa del prodotto (anche fisica presso il punto vendita);
- richiedono al fornitore le etichette prestampate e le schede informative di prodotto da apporre su ogni singola unità di prodotto nel caso il fornitore non le abbia già fornite.
L’etichetta dei prodotti energetici
Le etichette presentano per una buona parte la stessa veste grafica: una serie di frecce di lunghezza crescente, ognuna di colore diverso. Ad ogni freccia è associata una lettera dell'alfabeto (dalla A alla G, dal livello di consumo minore a quello maggiore). La lunghezza delle frecce è legata ai consumi: a parità di prestazioni, gli apparecchi con consumi più bassi hanno la freccia più corta, quelli con consumi più alti hanno la freccia più lunga.
Esempio di etichetta da apporre sulla lavatrice
La banca dati dei prodotti connessi all’energia
La Commissione Europea ha istituito una banca dati online per assistere le autorità di vigilanza del mercato e per fornire ai consumatori informazioni sui prodotti energetici e le relative etichette.
I fornitori di prodotti energetici hanno l’obbligo di inserire in tale banca dati una descrizione generale del modello (in modo che lo si possa identificare agevolmente), le eventuali precauzioni specifiche da adottare durante il montaggio, l’installazione o la manutenzione, e i parametri tecnici e le condizioni di prova in cui lo stesso è stato testato.
Elenco non esaustivo dei prodotti regolamentati attraverso regolamenti delegati:
- Lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico;
- Apparecchi di refrigerazione;
- Sorgenti luminose;
- Display elettronici;
- Lavastoviglie per uso domestico;
- Apparecchi di riscaldamento;
- Condizionatori;
- Aspirapolvere;
- Televisori;
- Scaldacqua, serbatoi per l’acqua e dispositivi solari;
- Forni.
Sanzioni
Ai sensi del D.Lgs. 104/2012, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione degli obblighi previsti per i prodotti energetici, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
Tipologia | Sanzione |
Inottemperanza ai provvedimenti emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 12, commi 1-3, del D. Lgs. 104/2012 | Sanzione amministrativa da € 4.000 a € 40.000 |
Immissione sul mercato da parte del fornitore di un prodotto privo di etichetta o di scheda informativa o la cui documentazione tecnica non è mantenuta a disposizione nei termini previsti | Sanzione amministrativa da € 3.000 a € 30.0000 |
Immissione sul mercato di prodotti con etichette e schede tecniche incomplete o inesatte o con documentazione tecnica insufficiente per valutare l’esattezza delle informazioni riportate in etichetta o con abbreviazione o diciture tali da indurre il consumatore in errore | Sanzione amministrativa da € 2.000 a € 20.000 |
Esposizione di prodotti privi di etichetta o di scheda informativa da parte del distributore | Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 10.000 |
Esposizione di prodotti da parte del distributore con etichetta illeggibile o non visibile, privi di scheda, con etichetta in lingua non italiana o con etichette riportanti marchi e simboli tali da indurre in errore il consumatore relativamente al consumo di energia o di altre risorse del prodotto | Sanzione amministrativa da € 500 a € 5.000 |
Le sanzioni indicate sono irrogate dalla Camera di Commercio territorialmente competente, secondo quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Ultimo aggiornamento 30/03/2021